Efficacia e inefficacia del contratto
INVALIDITA’ E INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Un contratto efficace produce l’effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale e, di regola, produce questo effetto nel momento stesso in cui si perfeziona, all’atto della formazione dell’accordo tra le parti. Un contratto invalido è anche inefficace: la sua nullità o annullabilità lo rende improduttivo di effetti giuridici. Il contratto valido, di regola, è anche efficace ma può accadere che un contratto, sebbene valido, sia inefficace. Cause che possono rendere inefficace un contratto valido:
– contratto sottoposto a termine o a condizione: temporaneamente inefficace
– contratto simulato: definitivamente inefficace
Esistono forme di:
– Inefficacia assoluta: opera sia tra le parti sia rispetto a terzi
– Inefficacia relativa (o inopponibilità): agisce solo nei confronti di terzi o di determinati terzi
Le cause che provocano inefficacia sono a volte cause dello stesso ordine di quelle che producono nullità del contratto.
IL TERMINE E LA CONDIZIONE DEL CONTRATTO
Cause di inefficacia che agiscono nel tempo:
– cause di inefficacia iniziale: ritardano l’efficacia del contratto (termine iniziale) o ne rendono possibile un’efficacia successiva (condizione sospensiva)
– cause di inefficacia sopraggiunta: tolgono effetti ad un contratto inizialmente efficace (termine finale e condizione risolutiva)
Termine iniziale: l’efficacia iniziale del contratto può essere subordinata dalle parti al raggiungimento di un termine.
Termine finale: limita nel tempo l’efficacia del contratto.
Condizione sospensiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l’iniziale efficacia del contratto.
Condizione risolutiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata la cessazione degli effetti del contratto.
La condizione e termine, dunque, svolgono una funzione analoga. L’unica differenza è che il termine si riferisce ad un avvenimento futuro ma certo; la condizione si riferisce ad un avvenimento futuro ma incerto. L’avvenimento futuro deve consistere in un evento che, al momento della conclusione del contratto, non è ancora accaduto oppure è già accaduto ma del quale non si ha ancora notizia quando si conclude il contratto (es. cosa data per dispersa). L’avvenimento futuro e incerto può:
– essere indipendente dalla volontà delle parti: condizione casuale
– dipendere dalla volontà di una di esse: condizione sospensiva potestativa
È nullo, invece, il contratto consistente nel semplice arbitrio di una delle parti: condizione sospensiva meramente potestativa. La condizione contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, sia essa sospensiva o risolutiva, rende nullo il contratto. È impossibile la condizione che consiste in un evento irrealizzabile: in assoluto se gli asini volano; in concreto, morte di una persona defunta o ritorno di una nave affondata. Per questo si distinguono:
– la condizione impossibile sospensiva: rende il contratto nullo, è destinato a non avere mai efficacia;
– la condizione impossibile risolutiva: si considera come non apposta, il contratto è destinato a non perdere mai efficacia e, perciò, si considera come non sottoposto a condizione.
Condizione volontaria: condizione apposta al contratto per volontà delle parti.
Condizione legale: è la stessa legge a subordinare l’efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto, ad es. l’approvazione del contratto da parte delle autorità di controllo: senza autorizzazione ilo contratto non è efficace.
LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO
Simulazione: i contraenti creano, con la propria dichiarazione, solo le parvenze esteriori di un contratto del quale non vogliono gli effetti oppure diverso da quello che essi hanno voluto. La simulazione può assumere tre forme:
1) simulazione assoluta: ricorre quando le parti concludono un contratto e, con separato e segreto accordo, (controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto. L’intento è di creare, di fronte ai terzi, l’apparenza del trasferimento di un diritto da una parte all’altra (o per sottrarre i propri beni alle pretese dei creditori o per evitarne la tassazione del fisco)
2) simulazione relativa: le parti creano l’apparenza di un contratto diverso da quello che essi effettivamente vogliono. Si hanno due contratti: quello simulato destinato solo ad apparire all’esterno, e quello dissimulato realmente voluto dalle parti. I due contratti possono differire per tipo contrattuale (simulo una vendita ma in realtà è una donazione) o per contenuto (in una vendita appare un prezzo inferiore nel contratto simulato, per motivi di natura fiscale)
3) interposizione fittizia di persona: è una specie di simulazione relativa che investe l’identità di una delle parti: nel contratto simulato appare come contraente un soggetto (interposto) che è persona diversa dal reale contraente (interponente). Un bene acquistato appare come appartenente ad un fittizio proprietario (per questo si parla di intestazione fittizia di un bene).
Controindicazione: accordo di simulazione nel quale risulta la volontà di concludere un accordo simulato o di farlo concludere da altri. L’accordo di simulazione relativa e assoluta è, quanto meno, un accordo a due (a meno che non si simuli un contratto plurilaterale); nell’interposizione fittizia, invece, deve essere quanto meno un accordo a tre in quanto partecipano le parti del contratto simulato e l’interponente. Non basta un accordo a due tra interposto e interponente. La simulazione è causa di inefficacia solo relativa del contratto e determina conseguenze diverse tra le parti rispetto a terzi:
– tra le parti: il contratto simulato è inefficace e, nel caso di simulazione relativa o interposizione fittizia, l’inefficacia del simulato comporta l’efficacia del contratto dissimulato
– rispetto ai terzi: è inefficace se i terzi hanno diritti pregiudicati dal contratto simulato; è efficace per i terzi in buona fede che si sono fidati dell’apparenza (creata dal contratto simulato).
Entrambe le regola proteggono i terzi ma hanno esigenze diverse:
– la prima regola sventa il danno che, con il contratto simulato, si vuole arrecare ai terzi (protegge i creditori del simulato venditore)
– la seconda regola è l’applicazione del principio sulla sicurezza nella circolazione dei beni (protegge chi ha acquistato un bene da Tizio ignorando che questi era un simulato acquirente)
Prova del contratto simulato:
– le parti non possono provare per testimoni la simulazione, possono solo dare prova scritta dell’accordo di simulazione o giovarsi della confessione o del giuramento (tranne nel caso in cui il contratto sia illecito)
– i terzi possono provare la simulazione anche per testimoni
Le norme sulla simulazione, oltre che ai contratti, si applicano anche agli atti unilaterali recettizi (cioè destinati a persona determinata) se sono simulati per accordo tra dichiarante e destinatario della dichiarazione. Non è invece possibile parlare di simulazione per gli atti unilaterali non recettizi, come l’offerta al pubblico: l’eventuale controindicazione unilaterale non ha alcun valore giuridico, neppure se redatta per iscritto.
IL CONTRATTO FIDUCIARIO E IL CONTRATTO INDIRETTO
CONTRATTO FIDUCIARIO. Si ha quando la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il contratto. Questo eccesso della causa risulta da uno specifico patto intercorso tra i contraenti (patto fiduciario) che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti (es. vendita a scopo di locazione o vendita a scopo di mandato a vendere). Il contratto fiduciario si distingue dal contratto simulato perché mira a realizzare effetti che sono voluti dalle parti. Esso è, in linea di principio, valido ed efficace e in caso di inadempimento del patto fiduciario si può agire in giudizio per l’adempimento. Il patto fiduciario ha efficacia meramente obbligatoria, non efficacia reale: vincola tra loro le parti ma non è opponibile a terzi: chi acquista un bene con contratto fiduciario ne acquista la piena proprietà e può validamente e liberamente disporne. Il contratto fiduciario è nullo se è un contratto in frode alla legge.
CONTRATTO INDIRETTO. Si ha quando un determinato contratto viene utilizzato dalle parti per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa, ad es. la vendita per una cifra irrisoria dove la vendita è utilizzata per la funzione di donazione. Il contratto indiretto è nullo se risulta concluso in frode alla legge.