L’obbligazione

DIRITTO REALE E DIRITTO DI OBBLIGAZIONE

Dai diritti REALI (diritti che spettano agli uomini sulle cose) si distinguono i diritti di OBBLIGAZIONE, o diritti di credito, o diritti personali (diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini).

Diritti reali

Diritti di obbligazione

Sono diritti sulle cose Sono diritti ad una prestazione personale, cioè a un dato comportamento del soggetto che deve dare, fare o non fare
Sono diritti assoluti: spettano a un soggetto nei confronti di tutti Sono diritti relativi, spettano a un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili
Fruiscono di una difesa assoluta: sia proprietario sia titolare di diritti minori ha azione in giudizio contro chiunque contesti l’esercizio del suo diritto Fruiscono di una difesa relativa: il titolare può difenderli in giudizio solo nei confronti della persona obbligato
Sono suscettibili di possesso e si possono acquistare anche a titolo originario. Si possono acquistare solo a diritto derivativo.

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

L’ obbligazione è un rapporto o vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione. Si distinguono:

1)    un soggetto attivo dell’obbligazione: creditore (spetta il diritto di esigere la prestazione)

2)    un soggetto passivo dell’obbligazione: debitore (è tenuto ad eseguire la prestazione)

3)    un oggetto dell’obbligazione: la prestazione dovuta dal debitore al creditore

I soggetti possono essere più di uno: possono esserci più creditori o più debitori. Quando sorge l’obbligazione il soggetto deve essere:

determinato: si è già provveduto ad identificarlo univocamente (es. chi promette la  mancia per il ritrovamento di un oggetto smarrito);

determinabile: non è ancora identificato ma è stato stabilito un criterio di determinazione (es. chi ritrova l’oggetto smarrito).

L’oggetto della prestazione deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica  deve consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. retribuzione di un lavoro) o in un diverso comportamento del debitore che sia comunque traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico (es. due imprenditori sono obbligati a non farsi concorrenza: se uno viola l’obbligazione l’altro può richiedere una somma di denaro pari al mancato maggior profitto).

Non è però necessario che anche l’interesse del creditore alla prestazione abbia carattere patrimoniale: andando al cinema si riceve una prestazione (la proiezione del film) che è suscettibile di valutazione economica (si paga il biglietto) ma è un interesse di natura culturale o di svago.

Il carattere patrimoniale della prestazione equivale al valore economico delle cose. Il valore economico è quindi l’elemento comune al diritto reale e al diritto di obbligazione: entrambi compongono la categoria dei diritti patrimoniali. Il carattere patrimoniale distingue i diritti reali dai diritti della personalità: diritti assoluti (come i diritti reali) ma privi del carattere della patrimonialità. Esso inoltre distingue i diritti dell’obbligazione dai diritti dei rapporti di famiglia: diritti relativi (come i diritti dell’obbligazione) ma privi del carattere della patrimonialità. Patrimonio: insieme di tutti i diritti patrimoniali (reali e di obbligazione) che appartengono ad una medesima persona ad esclusione dei diritti della personalità e dei diritti di famiglia. La prestazione che forma l’oggetto dell’obbligazione può essere classificata in:

1) prestazione di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di denaro e nella consegna di un bene. Una sottospecie è la restituzione. La prestazione di consegnare può dar luogo a: obbligazioni di genere, consegna di una cosa determinata solo nel genere (somma di denaro, una certa quantità di terreno, ecc.) oppure obbligazioni di specie, consegna di una cosa determinata nella sua identità (quel terreno, quell’appartamento);

2) prestazione di fare, che dà luogo a due sottospecie: 1. obbligazione di mezzi, il debitore è obbligato a svolgere una determinata attività senza garantire il risultato che il creditore si aspetta. Il rischio per la mancata realizzazione del risultato incombe sul creditore (es. il medico che cura il malato) 2. obbligazione di risultato, il debitore è obbligato a conseguire il risultato. Il rischio per la mancata realizzazione del risultato incombe sul debitore (es. l’autista non deve solo trasportare ma anche arrivare alla destinazione fissata dal creditore);

3) prestazione di non fare: è detta anche prestazione negativa (es. concorrenza tra imprenditori);

4) prestazione di contrattare: obbligo di concludere un futuro contratto;

5) prestazione di garanzia: il debitore è obbligato ad assumersi il rischio del verificarsi di un evento non dipendente dalla sua volontà

OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI O DI OGGETTI

In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori verso un medesimo debitore o più debitori verso un medesimo creditore. L’obbligazione può essere quindi solidale o parziaria.

OBBLIGAZIONE SOLIDALE. Si divide in: solidarietà attiva (+ creditori) ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo l’intera prestazione liberando il debitore dall’obbligazione nei confronti degli altri creditori; solidarietà passiva (+ debitori) ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad esigere l’intera prestazione liberando dall’obbligazione anche gli altri debitori.

OBBLIGAZIONE PARZIARIA. Si divide in: parzialità attiva (+ creditori) ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte; parzialità passiva (+ debitori) ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte.

Nel caso di più debitori la solidarietà è la regola e la parziarietà è l’eccezione (vale solo se prevista dalla legge o dalle parti).

Nel caso di più creditori il rapporto regola-eccezione è invertito: la solidarietà deve essere pattuita, altrimenti l’obbligazione è parziaria

Le regole generali rispecchiano il principio di favore per il creditore: in caso di pluralità di debitori non subisce il rischio di insolvenza per uno di essi, in caso di pluralità di creditori ognuno riscuote la sua parte.

Eccezione: quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa indivisibile o in una prestazione di fare indivisibile, l’obbligazione è necessariamente solidale (anche nel caso di più creditori). L’obbligazione può avere in oggetto più prestazioni in alternativa tra loro: il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo l’una o l’altra prestazione e la facoltà di scelta spetta, di regola, al debitore. Se, prima della scelta, una delle prestazioni diventa impossibile l’obbligazione si concentra nell’altra. Se la prestazione diventa impossibile dopo la scelta, il debitore è liberato dall’obbligazione.

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 1173 del codice civile:

a) il contratto: accordo di due o più parti. E’ una fonte volontaria: sorge con il concorso della volontà del debitore;

b) il fatto illecito: ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte dell’obbligazione di risarcire il danno. E’ una fonte non volontaria: sorge come conseguenza del compimento del fatto illecito;

c) ogni altro fatto o danno comprende sia fonti volontarie di obbligazioni (diverse dal contratto), sia fonti non volontarie non qualificabili come fatti illeciti.