L’Ires

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L’IRES colpisce 4 categorie di soggetti:

  • le società di capitali;
  • gli enti commerciali;
  • gli enti non commerciali;
  • le società e gli enti non residenti.

In definitiva non colpisce le persone fisiche e le società di persone. Il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio e l’aliquota applicata è del 33% al reddito complessivo netto.

SOGGETTI PASSIVI: Il Testo Uunico classifica i soggetti passivi a seconda che siano o meno residenti, e a seconda che siano società od enti commerciali o enti non commerciali.

  • Sono commerciali le società di capitali, le cooperative e le società di mutua assicurazione e gli altri enti aventi come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali;
  • Gli enti non commerciali che non hanno per oggetto lo svolgimento di attività commerciale.
  • Sono residenti gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale (cioè il luogo in cui si svolge in maniera prevalente l’attività principale) nel territorio dello Stato.

Quindi la commercialità si rileva:

  • in base alla forma
  • in base all’oggetto principale o esclusivo dell’attività svolta.

L’imposta in esame opera in modo diverso a seconda che si considerino società ed enti la cui finalità è quella di conseguire un lucro da distribuire ai soci dagli enti che non hanno tale finalità. Nel primo caso si pone il problema di coordinare la tassazione del reddito delle società con la tassazione dei dividendi del socio, evitando o attenuando la doppia imposizione. I sistemi adottati sono diversi:

  • il regime della trasparenza;
  • il sistema del credito d’imposta;
  • il sistema dell’esenzione dei dividendi; che nel nostro sistema è adottato nei casi in cui il socio è anch’esso una società;
  • la tassazione ridotta dei redditi del socio, che nel nostro ordinamento è adottato per i soci persone fisiche.

Fino alla riforma del 2003 il nostro sistema adottava il meccanismo del credito d’imposta, attribuito al socio, in misura pari all’imposta dovuta dalla società sugli utili distribuiti. Il credito d’imposta rimane per i redditi provenienti dall’estero, mentre internamente ha introdotto un nuovo criterio in base al quale l’imposta dovuta dalla società non è imputata al socio, ma si cristallizza e diventa definitiva, i dividendi, se distribuiti a soci aventi forma di società di capitali non sono tassati o lo sono nella misura del 5%. Solo i dividendi che sono distribuiti a persone fisiche subiscono una tassazione ulteriore del 40%.

REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ: o degli enti commerciali residenti è un  reddito omogeneo, perché non è la somma di singoli redditi, ma da qualsiasi fonte provenga è reddito d’impresa. E determinato sulla base del bilancio: si assume come punto di partenza il risultato del Conto Economico al quale si apportano le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla legge tributaria.

LE PERDITE: la perdita di un periodo d’imposta può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi, ma non oltre il quinto, le perdite dei primi tre esercizi possono essere riportate a nuovo senza limiti di tempo. Limiti: il riporto non è ammesso quando:

  • si abbia un mutamento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie;
  • modificazione dell’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.

Le limitazioni non si applicano qualora le partecipazioni siano acquisite da società appartenenti allo stesso gruppo.

LA TRASPARENZA: possono optare per questo regime le società di capitali e le piccole società a responsabilità limitata. È un metodo per eliminare la doppia imposizione dei redditi societari: queste società, infatti non sono soggette ad IRES dato che sono tassati solo i soci ai quali è imputato il reddito della società. Può essere optato solo da società di capitali alle quali partecipino altre società di capitali con una % non inferiore al 10% ma non superiore al 50%. Tale opzione deve essere espressa sia dalla società partecipata, che cessa così di essere soggetto passivo d’imposta, sia dalle partecipanti ed è irrevocabile per tre esercizi sociali della partecipata. Se vengono meno le condizioni per l’opzione, l’efficacia della trasparenza cessa dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata che ridiventa soggetto passivo. Se vi sono soci non residenti, l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. Possono optare società residenti in paesi extracomunitari solo in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni che escluda la ritenuta alla sui dividendi in uscita dall’Italia.

DISCIPLINA: la trasparenza comporta che il reddito della società partecipata è imputato a ciascun socio indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.

  • La trasparenza comporta l’irrilevanza fiscale della successiva distribuzione dei dividendi.
  • Le ritenute d’acconto sui redditi della partecipata, i relativi crediti d’imposta, e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione.
  • I periodi d’imposta delle partecipanti possono essere differenti diversamente dal consolidato.
  • La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito.

Le società trasparenti devono presentare una dichiarazione dei redditi sulla quale calcolare l’imponibile da imputare ai soci. Le S.r.l.  a ristretta base proprietaria: Il regime della trasparenza può essere adottato anche dalle piccole S.r.l. la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche. In questo modo la loro tassazione è allineata a quella delle società di persone. Esse possono scegliere tra:

  • tassazione con Ires, come società;
  • tassazione con Irpef  a carico dei soci.

Se non si opta per la trasparenza il reddito è tassato prima in capo alla società e pio ai soci. Con la trasparenza i soci delle S.r.l. sono tassati come quelli delle società di persone indipendentemente dalla distribuzione. Condizioni:

  • il volume d’affari non deve superare i 10 miliardi di lire;
  • la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10, 20 nel caso di cooperativa a responsabilità limitata;
  • la società non deve possedere partecipazioni che abbiano i requisiti per l’esenzione dalla tassazione delle plusvalenza, esse sono esenti se realizzate da società, ma devono essere tassate quando, sotto forma di utili, sono distribuite ai soci persone fisiche.

IL CONSOLIDATO NAZIONALE: riguarda i gruppi di società, ma non è una forma di tassazione fondata sul bilancio consolidato. Prevede che i risultati fiscali conseguiti da ciascuna società del gruppo siano sommati, determinando così un reddito globale che è imputato alla controllante. La controllante deve presentare un’unica dichiarazione contenente il risultato consolidato del gruppo; deve provvedere all’eventuale riporto a nuovo dell’eventuale perdita, la liquidazione dell’unica imposta dovuta, ovvero dell’unica eccedenza rimborsabile o da riportare a nuovo. Tale opzione può essere esercitata quando una società o un ente commerciale detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società. Le società non residenti possono esercitare l’opzione solo in qualità di controllanti ed a condizione che:

  • di essere residenti in paesi con i quali è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione;
  • di esercitare nel territorio dello stato un’attività d’impresa mediante stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna controllata sia effettivamente connessa.

L’applicazione del consolidato dipende da una libera scelta del gruppo, è necessaria l’opzione della capogruppo, mentre le società controllate sono libere di optare o meno. La scelta delle singole società sarà preceduta da un accordo di consolidamento. Perché sia efficace occorrono:

  • Identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della controllante;
  • L’esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente controllante.
  • L’elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica di atti relativi ai periodi d’imposta nei quali è esercitata l’opzione.
  • La comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce  l’esercizio dell’opzione.

Ha efficacia almeno per 3 esercizi sociali ed è irrevocabile, ma cessa prima se viene meno il controllo. I dividendi consono tassati e i trasferimenti di beni strumentali tra le società del gruppo possono essere effettuati in regime di neutralità fiscale.

LA BASE IMPONIBILE : è costituita dalla somma dei redditi e delle perdite delle società facenti parte del gruppo. In particolare si tiene conto: del reddito complessivo della controllante, di ciascuna società controllata, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta dalla controllane. Al reddito globale si apportano variazioni:

  • In diminuzione, per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate.
  • In diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro – rata patrimoniale;
  • In diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscalmente riconosciuto ai beni assoggettati al regime di neutralità;

se la somma complessiva è negativa, la perdita compete alla controllante. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata dalla controllante, ma anche le controllate devono compilare la dichiarazione al fine di comunicare il proprio reddito e fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ad acquistati in regime di neutralità. Ciascuna società risponde delle maggiori imposte dovute in base al suo reddito complessivo: se la dichiarazione è rettificata, del maggior debito risponde la capogruppo, e ciascuna società controllata risponde in solido solo delle maggiori imposte dovute in base al suo reddito complessivo. Internamente il riparto del  carico tributario deve essere disciplinato dall’accordo di consolidamento.

GLI ENTI NON COMMERCIALI: non sono commerciali gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di’attività commerciali. L’oggetto è determinato in base alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo, mentre per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare gli scopi indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. Come le persone fisiche, possono conseguire redditi appartenenti a categorie diverse, quindi il reddito complessivo imponibile è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e dei redditi diversi posseduti da tali enti. Si sommano tutti i redditi delle diverse categorie, sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di piccole imprese. L’ente commerciale, se svolge attività d’impresa è tenuto a istituire una contabilità separata

DEDUZIONI:

  • sono interamente deducibili le spese specificatamente inerenti ad attività commerciale ;
  • le spese inerenti ad attività non imponibili non sono deducibili;
  • le spese ad utilizzazione promiscua sono deducibili in parte.

Gli enti ammessi al regime di contabilità semplificata possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa.