L’elusione
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L’elusione si trova a metà tra il risparmio tributario e l’evasione.
Pianificazione fiscale: si realizza attraverso l’elaborazione di programmi di risparmio fiscale con cui i contribuenti organizzano i propri affari in modo da ottimizzare il proprio carico fiscale. Questo risparmio è lecito, in quanto i contribuenti sono liberi di esercitare l’autonomia negoziale adottando gli strumenti fiscalmente meno onerosi.
L’evasione, invece, deriva da un comportamento illecito e si realizza occultando il presupposto dell’imposta: chi evade pone in essere il presupposto, ma poi si sottrae alle conseguenze fiscali che ne derivano violando apertamente le norme fiscali. L’elusione, invece, è data da un comportamento realizzato alla luce del sole, senza occultamenti del presupposto; chi elude, infatti, evita di porre in essere la fattispecie propria di un certo risultato economico, e pone in essere una fattispecie equivalente, per la quale è previsto un trattamento fiscale più favorevole. Quindi, l’elusione è posta in essere con strumenti leciti, mentre l’evasione appartiene all’area dell’illecito.
NORME ANTI ELUSIVE: il legislatore può contrastare l’elusione con norme espressamente anti elusive, oppure con norme implicitamente anti elusive. Nel primo caso collega, a fattispecie qualificate come elusive, appositi poteri dell’A. finanziaria; nel secondo caso, invece, l’anti elusività risiede nella ratio e non nel contenuto: il legislatore, notando che una norma fiscale viene elusa con un certo accorgimento, modifica la norma impositivo, per esempio ampliandone la portata o affiancandole fattispecie surrogatorie.
REQUISITI PER L’ELUSIONE: “sono in opponibili all’Amministrazione finanziaria atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, e a ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi altrimenti indebiti”. Pertanto l’elusione assume rilievo quando sussistono congiuntamente tre condizioni:
- sia stata posta in essere un’operazione priva di valide ragioni economiche,
- vi sia stato l’aggiramento di un obbligo o di un divieto,
- sia stato conseguito un vantaggio fiscale altrimenti indebito.
C’è un ulteriore requisito che restringe il campo di applicazione limitatamente ad alcune categorie di operazioni:
- trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzione di somme derivanti da voci di patrimonio netto diverse dagli utili;
- conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
- cessioni di crediti;
- cessioni di eccedenze d’imposta;
- fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo, e scambi di azioni, effettuate tra Paesi membri dell’Unione;
- compravendita di oro e valute estere da chiunque effettuate.
ACCERTAMENTO DELL’ELUSIONE: gli atti, fatti o negozi elusivi sono in opponibili all’Amministrazione finanziaria, la quale disconosce i vantaggi tributari conseguiti, applicando un tributo supplementare pari alla differenza tra imposte dovute in base alla norma elusa ed imposte dovute sul comportamento realizzato. L’Amministrazione prima di emettere l’avviso di accertamento deve chiedere chiarimenti al contribuente, il quale ha l’onere di rispondere entro 60 giorni.
L’INTERPOSIZIONE: è un’operazione che vede coinvolti due soggetti: l’interponente, che è titolare del reddito, ed un soggetto interposto che è il titolare apparente del reddito. Tuttavia l’imposta deve colpire il titolare effettivo. La legge stabilisce che in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio, sono imputati al contribuente redditi di cui è apparentemente titolare un altro soggetto, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti che egli ne è l’effettivo titolare. L’interposto avrà diritto al rimborso.