Il caso Futura
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La prima pronuncia in tema di perdite risale al 1997 con la causa C-250/1995, Futura Participations SA and Singer v Administration des Contributions. La questione era stata sollevata nell’ambito di una controversia insorta tra la società Futura, con sede a Parigi e succursale in Lussemburgo (Singer), e l’amministrazione finanziaria dello Stato sede di quest’ultima. Secondo quanto stabilito dall’ordinamento interno del Lussemburgo i soggetti non residenti (nel caso di specie Futura) erano esonerati dall’obbligo della tenuta di una contabilità distinta per le attività esercitate sul proprio territorio per il tramite di stabile organizzazione (Singer).
La determinazione del reddito della stabile organizzazione, di soggetti non residenti, tassabile nel Granducato, veniva, infatti, effettuata sulla base di una ripartizione pro-rata del reddito complessivo della casa madre, assumendosi, dunque, una proporzione del reddito globale come proveniente dalle attività esercitate dal contribuente sul proprio territorio. Non disponendo di una contabilità regolare (ossia di una contabilità tenuta secondo le regole dello Stato del Lussemburgo) la Singer, per l’esercizio 1986, procedeva a determinare il proprio reddito imponibile in base ad una ripartizione del reddito complessivo della casa madre, chiedendo, inoltre, all’amministrazione tributaria lussemburghese di portare in detrazione del proprio reddito talune perdite da essa realizzate tra il 1981 e il 1986. Poiché anche per tali anni la stabile organizzazione non disponeva di una contabilità regolare, l’ammontare delle perdite venne determinato in base ad una ripartizione totale delle perdite realizzate negli stessi anni dalla società Futura.
L’amministrazione tributaria si rifiutò, tuttavia, di riconoscere la richiesta avanzata dalla Singer, rilevando che il diritto lussemburghese consentiva ad un contribuente non residente di portare a nuovo le perdite solo a condizione che fosse dimostrata l’esistenza di un rapporto economico tra le stesse e i redditi ottenuti dal medesimo contribuente in Lussemburgo.
Chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con i principi comunitari, la Corte affermò che «l’art. 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro subordini il riporto di perdite precedenti, chiesto da un contribuente che ha una succursale nel suo territorio, ma non vi ha stabilito la propria residenza, alla condizione che le perdite abbiano un rapporto economico con i redditi ottenuti dal contribuente in detto Stato, purché ai contribuenti residenti non sia riservato un trattamento più favorevole».
L’aspetto di fondamentale rilevanza della sentenza Futura deriva dal fatto che trovandosi a dover giudicare la compatibilità di una norma interna rispetto al principio di non discriminazione riferito allo Stato d’investimento, la Corte, facendo leva sul principio di territorialità, ammise la compatibilità con il Trattato della norma lussemburghese che negava il riporto delle perdite non direttamente collegabili con il proprio territorio; «such a system which is conformity with the fiscal principle of territoriality cannot be regarded as entailing any discrimination, overt or covert prohibited by the treaty».
Accogliendo il legame territoriale come linea di soluzione al caso, la Corte sembrò prendere atto della necessità di dover tener conto nelle proprie decisioni dei vincoli derivanti dalla coesistenza della sovranità fiscale degli Stati membri.