Il diritto privato
IL DIRITTO
DIRITTO: sistema di regole per la soluzione dei conflitti tra gli uomini (la convivenza umana è in perenne contesa, sia in famiglia che in società).
FUNZIONE DEL DIRITTO: risolvere i conflitti tra gli uomini con l’applicazione di regole predeterminate, proibendo l’uso della violenza. Queste regole costituiscono un sistema che si rifà a un modello di equilibrio generale. I sistemi di regole mutano nel tempo e nello spazio.
L’ORGANIZZAZIONE GIURIDICA
Per ordinare una società secondo il diritto occorre:
1) autorità che crea regole
2) autorità che le applichi
Nella nostra società le autorità che creano il diritto sono:
1) STATO (parlamento e governo): autorità nazionale
2) COMUNITA’ EUROPEA (consiglio): autorità sovranazionale
3) REGIONI / ENTI LOCALI (consigli regionale, comunali): autorità infrastatuale
Autorità che hanno il potere di applicarlo:
1) AUTORITA’ GIUDIZIARIA: organo dello Stato
2) CORTE DI GIUSTIZIA: organo della comunità europea
NB: Nel sistema del COMMON LAW(sistema anglosassone) l’autorità giudiziaria ha anche il potere di creare il diritto (precedente giudiziario vincolante).La differenza con la Civili Law (sistema continentale) è che si parte da fatti individuali e concreti per arrivare alla formulazione di norme generali e astratte. La complessità del sistema di diritto è dovuta a:
1) intensità dei rapporti economici
2) livello culturale
3) molteplicità degli interessi sociali
GLI ALTRI SISTEMI DI REGOLE
1) principi della MORALE: distinzione tra bene e male
2) comandamenti della RELIGIONE: regole di fonte sovrannaturale
3) regole del COSTUME: distinzione tra corretto e scorretto
Queste sistemi possono coincidere con il diritto (es. uccidere, rubare) oppure no (es. matrimonio, pagare debiti di gioco). A questi sistemi (talvolta con una forza obbligante superiore al diritto) si ubbidisce per adesione interiore; il diritto invece si distingue per il carattere di coercitività (è un sistema che impone l’osservanza delle regole, attraverso azioni materiale o sanzioni).
LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO
Punto di vista formale: si legittima in forza del potere che ha l’autorità che lo emana o che lo applica. Punto di vista sostanziale: si legittima con il consenso in quanto il diritto è espressione della società ed è accettato dalla maggior parte dei cittadini. Dibattito: Concezione volontaristica: il diritto è espressione della volontà sovrana; Concezione organicistica: il diritto è un’autorganizzazione spontanea della società.
LA NORMA GIURIDICA
Norma giuridica: unità elementare del sistema del diritto. Ordinamento giuridico: insieme delle norme che compongono il sistema. Istituto: insieme di norme tra loro coordinate (es. istituto della proprietà). La norma consiste in un comando o precetto formulato in termini: generali perché si rivolge a una serie di persona (non a una singola) ed astratti perché riguarda serie ipotetica di fatti (non fatti concreti). La norma è sempre precettiva (cioè contiene già di per sé un precetto, cosicché non c’è bisogno di altre norme per applicarla). Solo a volte è apparentemente descrittiva.
Sentenza: provvedimento del giudice, è un comando individuale e concreto (opposto quindi alla norma). Le regole sono precostituite per due motivi:
1) assicurare uniformità di soluzioni
2) per il principio della certezza del diritto; il cittadino deve sapere in anticipo quali sono i fatti leciti e quelli illeciti
GRADI DI GENERALITA’ E ASTRATTEZZA
- Norme del diritto comune o diritto generale: si rivolgono a chiunque o si riferiscono a qualunque fatto (grado più alto)
- Norme di diritto speciale: delimitano la serie di soggetti a cui si rivolgono o di fatti a cui si riferiscono; riguardano specifiche professioni o situazioni sociali.
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO PRIVATO: è il diritto senza ulteriori qualificazioni, meglio detto DIRITTO COMUNE, applicabile sia nel rapporto tra privati sia in quelli dove partecipa lo Stato. Istituti del diritto privato sono: la proprietà, il contratto, la responsabilità civile e l’impresa. Tali norme si applicano sia a soggetti privati che pubblici (tranne diritto di famiglia o successione a causa di morte).
DIRITTO PUBBLICO: diritto che regola l’esercizio della sovranità. Si distingue dal privato perché:
1) regola solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato
2) in questi rapporti lo Stato è dotato di sovranità
Stato di diritto: Stato che esercita la sovranità secondo le norme del diritto pubblico. Esso regola:
1) l’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: formazione e composizione degli apparati legislativi, esecutivi e giudiziari
2) i RAPPORTI AUTORITATIVI: rapporti dell’esercizio di poteri sovrani
Si articola in sotto-sistemi:
- DIRITTO COSTITUZIONALE: riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello Stato (libertà e doveri del cittadino) e a quali organi spetta l’esercizio delle funzioni sovrane
- DIRITTO AMMINISTRATIVO: riguarda compiti e attività della pubblica amministrazione
- DIRITTO PENALE: regola la potestà punitiva dello Stato
- DIRITTO PROCESSUALE: riguarda l’attività dei giudici di applicare il diritto a casi concreti
- STATO A DIRITTO AMMINISTRATIVO: l’attività dell’esecutivo e degli enti pubblici si svolge per atti autoritativi regolati dal diritto amministrativo (come in Italia)
- STATO A DIRITTO COMUNE:pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato (come in Gran Bretagna)
DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO
Diritto in senso OGGETTIVO: insieme delle norme che prescrivono agli individui dati comportamenti: prescrive obblighi e divieti. Ogni norma giuridica dispone a un possibile conflitto di interessi impedisce la realizzazione di interessi valutati come non degni di tutela.
Diritto in senso SOGGETTIVO: pretesa di un soggetto ad esigere da un altro l’osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell’interesse del primo. Il rapporto regolato da una norma è detto rapporto giuridico, entro il quale si distinguono soggetto PASSIVO e soggetto ATTIVO: la struttura fondamentale del rapporto giuridico è il dovere del soggetto passivo e la pretesa del soggetto attivo.
Non sempre le norme di diritto oggettivo prescrivono doveri che riconoscono diritti soggettivi: sono le norme che proteggono gli interessi generali (es. imporre di pagare le tasse o vietare le riunioni armate), e il cui soggetto attivo è l’intera società e quindi lo Stato o l’ente pubblico. In questo tipo di rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si contrappone il potere sovrano o potestà di imperio (es. esigere il pagamento dei contributi). Spesso, tuttavia, le norme imposte a tutela di interessi generali della società proteggono anche l’interesse particolare dei suoi singoli membri (es. l’equa e razionale utilizzazione del suolo o i limiti alla facoltà di costruire). I diritti soggettivi includono due sottocategorie:
– diritti assoluti: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà). Essi comprendono i diritti reali (diritti assoluti sulle cose) i diritti della personalità (diritti assoluti della persona umana)
– diritti relativi: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di determinate persone. Essi comprendono diritti di credito (il cui dovere correlativo è l’obbligazione o debito) diritti di famiglia (il cui dovere correlativo è l’obbligo)
SOGGEZIONE: ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui (non è né un obbligo né un divieto). La situazione attiva , correlativa ad una soggezione, si definisce come potere. Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto potere sovrano(es. lo Stato che espropria i beni del privato nei casi previsti dalla legge). Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto diritto potestativo (es. diritto di recesso).
ONERE: comportamento che il soggetto è libero o meno di osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato (es. l’onere della prova: il soggetto deve provare i fatti se vuole far valere un diritto in giudizio).
POTESTA’: quando il diritto oggettivo attribuisce a un soggetto la protezione di interessi altrui. Non c’è coincidenza tra portatore dell’interesse e titolare del diritto (es. la potestà dei genitori sui figli).
Non è da confondere con il potere derivato: con esso un soggetto è abilitato ad agire nell’interesse altrui per: incarico conferitogli dallo stesso interessato (rappresentanza) e provvedimento di una autorità pubblica (tutori, curatori, amministratori di sostegno)
FATTI GIURIDICI, ATTI GIURIDICI, NEGOZI GIURIDICI
FATTO GIURIDICO: ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo, modificativo e estintivo dei rapporti giuridici. Può essere un accadimento naturale(es. straripa un fiume che modifica l’estensione di un campo coltivato) oppure un fatto umano (come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo). Tra i fatti umani si distinguono: 1) ATTI LECITI / ATTI ILLECITI (conformi o meno al diritto); 2) COMPORTAMENTI DISCREZIONALI / COMPORTAMENTI DOVUTI (a seconda se si è liberi di farli o meno), il soggetto è esonerato dalla responsabilità per fatto illecito se incapace di intendere e di volere.
ATTO GIURIDICO: atto destinato a produrre effetti giuridici. Sono una sottocategoria dei fatti giuridici perché affinché essi producano effetti non basta la capacità di intendere e di volere ma anche la capacità legale di agire. Si dividono in:
1) DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ si distinguono per il ruolo che ha la volontà dell’uomo. L’effetto giuridico (costitutivo, modificativo o estintivo) non si ricollega solo alla volontarietà del comportamento ma anche alla volontà degli effetti: non basta che il soggetto abbia voluto il fatto, occorre che esso abbia voluto altresì l’effetto
2) DICHIARAZIONI DI SCIENZA: atti con i quali il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. L’effetto è di provare l’esistenza di fatti giuridici (es. dichiarazione del creditore di aver ricevuto il pagamento del proprio credito).
NEGOZIO GIURIDICO: atto di volontà (rientra tra gli atti giuridici). E’ un termine estraneo al linguaggio legislativo. In Germania è una categoria legislativa; Italia, Francia e l’intero mondo del Common Law ignorano il concetto di negozio giuridico (destinato ormai a scomparire).