Il diritto commerciale moderno
La nascita del diritto commerciale si colloca attorno all’XI secolo, momento in cui si chiude l’epoca feudale; precedentemente ogni feudo bastava a sé stesso, produceva tutto ciò che era necessario al sostentamento degli abitanti; gli scambi erano sporadici e effettuati per ottenere ciò che era impossibile ottenere nel proprio feudo, erano solo funzionali al sostentamento. Col nascere delle città gli scambi si intensificano e emerge la figura del mercante, colui che si dedica professionalmente agli scambi per ottenere un profitto. Il sistema normativo prevedeva però solo fonti di diritto romano e canonico, inadatti alla materia perché aveva per oggetto la conservazione della ricchezza, non la sua creazione.
La classe mercantile rispose tramite la lus mercatorum, un diritto di classe creato e amministrato dagli stessi mercanti. Le controversie che sorgevano venivano decise all’interno delle corporazioni di cui i mercanti facevano parte. In questo periodo vengono introdotti strumenti come la lettera di cambio e le scritture contabili e principi giuridici come quello del possesso in buona fede vale titolo, finalizzato ad aumentare la certezza degli scambi commerciali.
Con la nascita degli stati nazionali nel XV-XVI secolo aumenta l’intervento statale e gradualmente avviene una trasposizione maggiore della normativa a livello nazionale: questo passaggio non è stato traumatico perché mercanti e sovrani avevano interessi simili o che comunque vanno nella stessa direzione. Nella stessa epoca emergono gli antenati delle società di capitali, le Compagnie delle Indie Occidentali: raccoglievano gli ingenti capitali necessari per finanziare le spedizioni; Ciò consentiva ai partecipanti alle compagnie una limitazione della responsabilità, dato che si rischiava solo la parte di capitale conferito, non l’intero patrimonio. Ciò era una concessione, un privilegio accordato dal sovrano.
Dopo la rivoluzione francese vengono adottati i codici Napoleonici: questi sistemi di raccolta di norme erano concepiti separando i diversi ambiti di riferimento delle norme. In Italia avevamo il codice civile e il codice di commercio. Il fulcro della normativa del codice di commercio non è lo stesso della normativa precedente: non è più chi svolge l’attività ma gli atti di commercio. Le regole si applicano a tutti gli atti di commercio. Nel sistema italiano questa ripartizione è durata fino al 1942, quando è stato introdotto il codice civile che unifica i due codici precedenti e risposta l’accento sull’imprenditore. Ancora oggi adottiamo il codice civile del 1942 con variazioni più o meno significative nel corso degli anni: oggi alla normativa del codice si affianca il TUIB, la legge fallimentare, eccetera.