Contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione
LE INFORMAZIONI SUL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Il documento numero 21 dell’OIC chiede di indicare quale metodo tra quello del Patrimonio Netto e quello del costo è stato utilizzato per valutare le immobilizzazioni in società controllate o collegate
L’OIC 3 E LE INFORMAZIONI SUL FAIR VALUE IN NOTA INTEGRATIVA
Vi sono disposizioni riguardanti la nota integrativa aggiunte con il D.Lgs 30 dicembre 2003 numero 394. Le parti di tali decreto riguardanti la Nota Integrativa riguardano le informazioni da fornire circa il fair value di immobilizzazioni finanziarie e di strumenti derivati. Come previsto dall’articolo 2427 bis, comma 1 punto 2, la Nota Integrativa deve evidenziare le attività finanziarie diverse dalle partecipazioni. Il fair value secondo quanto stabilito dallo stesso articolo al numero 5 è determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali. Il documento OIC 3 affronta tale questione e oltre a stabilire le modalità di determinazione del fair value. Propone di specificare per ogni immobilizzazione finanziaria, raggruppate per categorie:
- il valore contabile
- il relativo fair value se minore
- e le note di commento contenenti la motivazione per la quale in presenza di un valore contabile superiore al fair value non si è svalutato.
L’art 2427 bis 1 comma punto 1,stabilisce poi che in nota integrativa siano indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
- il fair value
- e le informazioni sulla loro entità e la loro natura.
Il documento numero 3. stabilisce che lo spazio da dedicare a tali strumenti in nota integrativa sia proporzionale all’importanza assunta da tali strumenti in bilancio,e propone di distinguere le informazioni sui derivati di copertura da quelli speculativi. Per l’individuazione delle operazioni di copertura l’OIC 3 fa riferimento al decreto legislativo numero 87/1992 e dalle relative istruzioni della Banca d’Italia riguardanti i bilanci delle imprese bancarie e finanziarie; secondo tali disposizioni sono operazioni di copertura quelle poste in essere con lo scopo di proteggere dal rischio di variazioni negative dei tassi d’interesse,dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività di bilancio o fuori bilancio.
Secondo l’OIC numero 3 le informazioni dovranno essere fornite per categorie di strumento derivato e si dovrà innanzi tutto distinguere i derivati di copertura da quelli speculativi. Con riferimento ai contratti derivati di copertura,in nota si devono fornire le informazioni sulle attività passività oggetto di copertura e sulla verifica dell’efficacia delle coperture stesse.
L’OIC 3 E LE INFORMAZIONI NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
Con il D.Lgs 30 Dicembre 2003, numero 394, che recepisce la direttiva Europea numero 65/2001 è stato introdotto nell’articolo 2428 il punto 6 bis, secondo il quale la società che ricorre a strumenti finanziari ad impatto rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria deve indicare:
- gli obiettivi e le politiche dell’entità in materia di gestione del rischio finanziario,compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste
- l’esposizione della società al rischio di prezzo,al rischio di credito,al rischio di liquidità e al rischio di variazione di flussi finanziari
Per quanto riguarda il primo punto il documento numero 3 prevede che sia fornita una descrizione qualitativa relativa al grado di utilizzo degli strumenti finanziari e agli obiettivi aziendali in tema di gestione del rischio finanziario e le politiche specifiche di copertura del rischio,si tratta dunque di evidenziare la funzione di risck management. Per quanto riguarda il 2 punto l’OIC 3 intende una descrizione quantitativa circa l’ampiezza dell’esposizione ai rischi in particolare:
- Il rischio di credito;
- Il rischio di liquidità, difficoltà a pagare i creditori;
- Il rischio di mercato, che si compone a sua volta di tre elementi
- il rischio di valuta, legato alle fluttuazioni dei tassi di cambio
- il rischio di tasso di interesse, connessi ai movimenti dei tassi d’interesse di mercato
- altri rischi di prezzi diversi dai precedenti
- Il rischio di variazione dei flussi finanziari