Il controllo bancario
Gli organi pubblici di controllo (vigilanza bancaria) nel sistema del 1936-38.
La legge bancaria, originariamente, prevedeva quali organi di controllo: | Nel 1944, a seguito delle vicende belliche, venne soppresso l’Ispettorato. Dalla fine della 2a Guerra: |
Il Comitato dei Ministri: politicizzato, con competenze deliberative | Le competenze deliberative passarono al Ministro del Tesoro |
L’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito: di natura tecnica, con competenze esecutive | Le competenze esecutive e tecniche passarono alla Banca d’Italia |
Questo sistema viene rinnovato dal d.l.C.p.S. del 1947 n. 691 che risulta, sostanzialmente, tutt’oggi in vigore.
Il controllo e la vigilanza bancaria vengono attribuiti come segue:
CICR | Alta vigilanza sulle materie di credito, risparmio e valuta |
Ministero del Tesoro | Emana provvedimenti concernenti l’attività creditizia deliberati dal Comitato |
Banca d’Italia | esegue le delibere del Comitato e del Ministro e svolge attività di controllo di tipo funzionale e costitutivo; esercita autonomo potere regolamentare |
Governatore della Banca d’Italia | Gli spettano le funzioni un tempo attribuite all’Ispettorato (tecnico-esecutive) |
Sintetizzando:
CICR e Ministro | Attività deliberativa |
Banca d’Italia e Governatore | Attività esecutiva |
Gli organi di controllo nel Testo Unico del ‘93 (studiare bene)
Esso definisce le Autorità creditizie e conferma la distribuzione di poteri di cui sopra. Un’innovazione è costituita dall’attribuzione alla Banca d’Italia di una potestà normativa regolamentare (con efficacia Erga omnes) nei casi previsti dalla legge.
Il CICR (Comitato interministeriale del credito e del Risparmio):
- secondo l’art. 2, ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
- È composto di vari ministri, e se ne possono invitare anche altri.
- Alle sedute partecipa il governatore della Banca d’Italia (ma non ha diritto di voto).
- Il voto è a maggioranza dei presenti.
- Il segretario è il direttore generale del Tesoro.
- Per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della Banca d’Italia.
- Ha funzione consultiva del Ministro del Tesoro, per cui resta un organo facoltativo ad esso.
Si è acceso un dibattito sulla natura politica o amministrativa del CICR:
- La “tesi amministrativa” sostiene che non sia un organo costituzionalmente previsto.
- È la tesi prevalente per cui ad oggi gli atti del CICR sono amministrativi (e non politici).
- Secondo l’altra tesi appare difficile negare la sua natura politica, vista la presenza dei ministri.
Il ministro del Tesoro:
- La sua funzione di vigilanza è prevista dall’art. 3 che è formato da due commi, che distinguono le sue competenze da quelle concernenti anche il CICR.
- Il Ministro ha facoltà sempre e comunque di sentire il CICR.
- In caso di urgenza può adottare i provvedimenti propri del CICR stesso, dandone notizia.
Organizzazione e natura della Banca d’Italia:
- Ha funzione di controllo delle imprese bancarie.
- E’ l’organo esecutivo delle delibere del CICR.
- È comunque un’impresa a scopo di lucro.
- Emette la moneta.
- Sebbene costituita nel 1893 (L. n. 449) nella forma di società commerciale, l’art. 20 della legge bancaria la definisce come “Istituto di diritto pubblico”.
- Il capitale è di 300 milioni di Lire e le quote possono trasferirsi solo tra enti “bancari”, previa autorizzazione.
- Si fonda sui seguenti 4 organi:
- Assemblea generale dei partecipanti (presieduta dal Governatore ed è composta dai titolari delle quote)
- Consiglio Superiore:
- È presieduto dal Governatore
- È l’organo amministrativo
- E’ composto dal Governatore e da 13 consiglieri (in carica per 3 anni e rieleggibili)
- Autorizza lo scambio di quote
- Nomina il Governatore, il Direttore ed il suo vice
- Comitato del Consiglio Superiore (che svolge attività consultiva)
- Il Direttorio, formato da:
- Il Governatore
- Il Direttore Generale ed il suo vice
- L’organo di controllo interno, infine, è formato da 5 sindaci (art. 23 Statuto).
Le funzioni della Banca d’Italia
- I poteri della Banca d’Italia, quale organo di controllo e vigilanza, sono disciplinati dall’art. 4 T.U.
- Formula le proposte per il CICR.
- Secondo il T.U. può emettere regolamenti, come già anticipato.
- Rende pubblici i principi, i criteri e le procedure dell’attività di vigilanza.
- In materia monetaria opera come:
- Banca d’emissione della moneta (deve evitare di pregiudicare il credito pubblico e l’inflazione)
- Banca dello Stato: è titolare del conto corrente statale
- Banca delle Banche: non può concedere finanziamenti a soggetti diversi dalle banche
Contro i provvedimenti della Banca d’Italia è ammesso il reclamo al CICR entro 30 gg., mentre contro gli atti amministrativi sarà possibile l’impugnazione di fronte al TAR.
Il Governatore della Banca d’Italia
- Fissa il tasso ufficiale di sconto.
- Esteriorizza i provvedimenti.
- Ha rappresentanza di fronte a terzi.
- Ha la firma dell’Istituto.
- Coordina la direttiva politica e l’attività esecutiva nel campo creditizio.
- Nomina i Commissari Straordinari ed i Commissari liquidatori.