Le funzioni della nota integrativa
Il contenuto della Nota Integrativa è definito nell’articolo 2427 del codice civile. In generale la Nota Integrativa assolve diverse funzioni. La prima e più importante funzione consiste nella spiegazione dei criteri di valutazione adottati per le valutazioni di bilancio. Una seconda funzione consiste nel fornire il dettaglio di certe voci inserite nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale. Una terza funzione consiste nel fornire il dettaglio delle variazioni quantitative che hanno subito gli elementi contenuti nello Stato Patrimoniale:
- In particolare il punto 4 prescrive che siano descritte le variazioni che hanno subito tutti gli elementi dell’attivo e del passivo,sottolineando in particolare la descrizione delle variazioni subite dai fondi del passivo e delle poste di patrimonio netto.
- Mentre il punto 2 richiede di descrivere tutte le cause di variazioni delle immobilizzazioni che a partire dal costo storico hanno condotto al valore che appare in bilancio.
Una quarta funzione infine riguarda l’inserimento di dati aggiuntivi,che non rappresentano commenti di voci già inserite negli schemi contabili ma che permettono agli utenti di cogliere informazioni utili come nel caso:
- Del punto 6 bis che prevede la descrizione di eventuali effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatesi dopo la data di chiusura dell’esercizio;
- Del punto 9,che richiede di mostrare gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale ed il commento dei conti d’ordine la cui comprensione sia utile per valutare le prospettive aziendali;
- Del punto 10 che richiede di fornire la ripartizione dei ricavi di vendita per rami di business o aree geografiche;
- Dell’articolo 2426 al numero 10 il quale richiede di indicare la differenza,se significativa, tra il costo delle rimanenze in magazzino, derivante dall’applicazione del metodo scelto LIFO, FIFO o Costo Medio Ponderato ed il costo corrente alla data di chiusura dell’esercizio.
Un ulteriore funzione della Nota Integrativa consiste nel fornire spiegazioni sull’adozione di certi comportamenti contabili che coinvolgono valutazioni soggettive e in quanto tali possono prestarsi ad interpretazioni fin troppo elastiche da parte degli amministratori,tali da poter determinare una lesione del principio della prudenza.
- Al punto 3 dell’articolo 2427 si chiede di specificare le motivazioni di iscrizione nello Stato Patrimoniale dei costi di impianto e di ampliamento e di ricerca e sviluppo.
- Al punto 3 bis dell’articolo 2427 si impone di indicare,le motivazioni e le misurazioni delle svalutazioni che intervengono sulle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.
Inoltre:
- L’articolo 2423, comma 4, impone di motivare in Nota Integrativa la deroga alle regole stabilite dal codice in materia di bilancio,per consentire la rappresentazione chiara, veritiera, e corretta.
- L’articolo 2423 bis, comma 2, impone agli amministratori di illustrare i motivi che hanno determinato l’impiego di criteri di valutazione diversi da quelli precedentemente applicati,in deroga a postulato della comparabilità sostanziale.
- L’articolo 2426, numero 2, richiede di motivare le eventuali variazioni dei criteri di ammortamento.
- L’articolo 2426, numero 6 richiede di motivare la scelta degli amministratori di ammortizzare l’avviamento in un periodo superiore ai 5 anni.
Con il D. Lgs numero 6/2003 è stato introdotto l’obbligo di inserire nella Nota Integrativa nuovi importanti prospetti:
- Al numero 7 bis, si richiede di fornire in Nota un prospetto con varie informazioni sulle poste del netto;
- Al numero 22 si impone di inserire in u prospetto le informazioni riguardanti il leasing;
- Al numero 20,si prevede di inserire in Nota una parte specifica dedicata al commento e alla descrizione dei criteri di valutazione adottati per i beni inclusi nei patrimoni destinati a specifici affari;
- Al numero 6 si richiede alle aziende di specificare ogni debito o credito con durata superiore ai 5 anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specificazione di tali garanzia;
- L’articolo 2497 bis, comma 4, dispone che la società deve esporre in un apposita sezione della Nota Integrativa,un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento,ossia del soggetto che controlla la società condizionandone significativamente la gestione.
Se l’attività di gestione e coordinamento fossero esercitate da più di un soggetto, in Nota andrebbero riportati i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti.
L’OIC numero 12 infine richiede che sia indicato,in aggiunta a quanto stabilito dal Codice Civile se la società di cui si riportano i dati redige il bilancio consolidato.
Il D. Lgs 30 dicembre 2003, numero 394, in recepimento alla direttiva dell’UE numero 65/2001, ha poi introdotto l’articolo 2427 bis che richiede di indicare in Nota Integrativa:
- Per le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in controllate o collegate iscritte in contabilità ad un valore maggiore del loro fair value, le motivazioni di tale comportamento e il loro fair value
- Per i derivati finanziarie le loro caratteristiche e il fair value.
La Nota Integrativa infine deve svolgere anche la funzione specifica di favorire la comparabilità tra i bilanci in due casi stabiliti dall’articolo 2423 ter.
- Il primo è quello relativo al caso in cui gli amministratori per favorire la chiarezza abbiano raggruppato delle voci di Stato Patrimoniale o di Conto Economico precedute da numeri arabi. La nota in tal caso deve evidenziare distintamente le voci così raggruppate.
- Il secondo e più generale caso riguarda tutte quelle situazioni in cui gli importi degli esercizio precedente non siano comparabili con quelli dell’esercizio successivo,in tal caso la Nota Integrativa dovrà fornire le indicazioni necessarie a favorire la comparabilità dei valori.