Le società di persone
Le forme societarie assunte dalle aziende, forme che si dividono in due grandi categorie che vanno, comunemente, sotto il nome di società di persone e società di capitali. La differenziazione delle aziende gestite in forma societaria con l’attributo “di persone” o “di capitali” fa leva sui tratti tipici, caratteristici di queste forme societarie. Così, per le prime, società di persone, il fulcro sul quale si basa l’opportunità, per date persone, di dar luogo alla costituzione ed alla gestione di un’attività d’impresa è rappresentato dai legami di ordine etico, morale, di parentela, esistenti, appunto, tra le stesse persone. Si tratta, pertanto, di società che nascono, di solito, tra persone della stessa famiglia o tra persone che, pur non avendo intensi vincoli di parentela, sono accomunati da reciproci sentimenti di amicizia, di stima, sui quali si cementa l’associazione al fine della data attività imprenditoriale.
D’altronde, le rilevanti responsabilità patrimoniali derivanti, come meglio vedremo tra poco, dalla partecipazione ad una società di persone, possono essere assunte dai soci della stessa società solo e proprio in virtù di quei vincoli di amicizia, di stima, di parentela, che hanno spinto gli stessi alla costituzione della data società. Per le seconde, invece, società di capitali, il dato caratteristico loro tipico è rappresentato, appunto, dal “capitale”, ossia dai rilevanti mezzi finanziari che con le stesse società è possibile raccogliere al fine dell’esercizio di un’attività di impresa. Possono, ovviamente, esistere vincoli di amicizia, di stima, di parentela anche tra i soci della data società di capitali, ma detti vincoli sono senz’altro meno intensi rispetto a quelli che legano i soci della data società di persone.
Altro carattere differenziatore tra le società di persone e quelle di capitali è quello relativo alla dimensione dell’impresa e quindi dell’attività economica esercitata per mezzo della stessa società, dimensione che è relativamente piccola per le prime e più grande per le seconde. In linea di principio, cioè, le società di persone sono forme societarie adatte – in relazione, appunto, alle rilevanti responsabilità patrimoniali in capo ai soci – alle piccole aziende, mentre le società di capitali sono più adatte, in relazione alle loro varie tipologie, per medie, grandi e grandissime aziende. Detto dei caratteri differenziati tra le cosiddette società di persone e le cosiddette società di capitali, vediamo, più da vicino, i tipi delle prime e quelli delle seconde, cominciando dalle società di persone. Com’è noto, le fattispecie di “società di persone”, previste dalla nostra disciplina giuridica, sono rappresentate dalla:
- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.
Per quanto attiene alla prima fattispecie, società semplice, rileviamo che la stessa risulta essere una forma giuridica non largamente diffusa nella realtà economica del nostro Paese, in quanto con la stessa non si possono esercitare attività commerciali, ma soltanto attività agricole, artigianali o quelle relative a professioni intellettuali. Per individuare il soggetto giuridico in questa tipologia di società, occorre tenere presente che per le obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente tutti i soci, a meno che, attraverso un patto tra gli stessi, si escluda tale responsabilità per alcuni di loro. Dunque, alcuni soci, possono essere esclusi dalla responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, a condizione però che siano rispettate le seguenti condizioni:
- il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
- il socio di cui si intende limitare la responsabilità non deve partecipare all’amministrazione della società.
Per completare il quadro, che attiene alla responsabilità dei soci della società semplice, è opportuno ricordare che i creditori sociali possono agire, per il soddisfacimento dei loro crediti, nei confronti dei soci, a condizione che non esistano beni sociali su cui gli stessi possano, in modo capiente, rivalersi per le ragioni dei loro stessi crediti; in queste società però – e qui è la differenza con le altre società di persone – spetta ai soci compulsati per il pagamento indicare, se esistono, i beni sociali su cui il creditore possa soddisfare le sue pretese.
Nella società semplice dunque, responsabile delle obbligazioni sociali è la stessa società, e contemporaneamente tutti i soci, salvo l’ipotesi di esclusione poc’anzi accennata; per tali ragioni possiamo asserire che il soggetto giuridico è, in questo caso, un’entità complessa formata da più soggetti, che sono appunto la società e gli stessi soci. Rileviamo peraltro che, relativamente a quei soci che svolgono anche funzioni amministrative, si realizza quell’identità tra soggetto giuridico e soggetto economico, vista in precedenza per le imprese individuali.
Per quanto attiene alla società in nome collettivo, si può affermare che questa è la forma giuridica che è maggiormente utilizzata nell’ambito delle società di persone. Questa fattispecie societaria prevede precisi obblighi a carico dei soci che sono, a norma dell’articolo 2291 del codice civile, illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali. Da questa prima indicazione, sembrerebbe che i soci della società in nome collettivo si trovino nella stessa condizione dei soci della società semplice; in realtà, esistono significative divergenze tra le due categorie di soci, che vogliamo, ora, brevemente descrivere.
In primo luogo, la responsabilità per le obbligazioni sociali è inderogabile per ogni socio, partecipi o meno all’amministrazione della società. Infatti i terzi creditori sociali possono rivalersi su ogni socio per incassare i propri crediti. Quanto appena detto, naturalmente, non impedisce ai soci di stipulare tra di loro un accordo, con efficacia interna tra gli stessi soci, e non quindi nei confronti di terzi, con il quale si limita la responsabilità di un socio fino ad una data somma. In questo caso, il socio che venisse chiamato in causa da un creditore sociale, sarebbe costretto a pagare quanto richiesto, salvo poi il diritto di rivalersi sugli altri soci per la restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità fissata con l’accordo in questione.
In secondo luogo, i soci possono essere compulsati per il pagamento delle obbligazioni sociali soltanto nell’ipotesi in cui non esistano più beni sociali, in quanto quelli esistenti sono stati preventivamente escussi dai creditori sociali. Si parla, al riguardo, di beneficium excussionis, riferendosi alla circostanza che i soci possono essere sollecitati al pagamento delle obbligazioni sociali, soltanto nell’ipotesi in cui siano stati preventivamente escussi gli altri beni della società. Da tale caratteristica si evince come, per tali società, vi sia una maggiore distinzione, rispetto alle società semplici, tra il patrimonio della società e quello personale dei singoli soci, che può essere chiamato in causa soltanto nell’ipotesi in cui i creditori sociali abbiano escusso tutti i beni della società.
Al riguardo, in dottrina si parla di responsabilità dei soci con un carattere rigorosamente sussidiario. In tali società quindi, come per le società semplici, il soggetto giuridico è rappresentato da un’entità complessa formata da più soggetti, che sono la stessa società ed i soci, tenendo però presente che in un primo momento, per le obbligazioni sociali risponde la società con i suoi beni, mentre il patrimonio personale dei singoli soci è chiamato in causa soltanto nell’ipotesi in cui quello della società non sia capiente.
Occupiamoci, infine, delle società in accomandita semplice nelle quali, a differenza delle altre società fin qui esaminate, sono previste due categorie di soci, rappresentate dai soci accomandatari, solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, ed i soci accomandanti, che rispondono, per le stesse obbligazioni, soltanto limitatamente alla quota conferita. Come si può notare, la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali coinvolge soltanto i soci accomandatari, i quali, pertanto, hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della società in nome collettivo, com’è, anche, specificamente previsto dall’articolo 2318, primo comma, codice civile. Proprio a motivo delle pesanti responsabilità patrimoniali a carico dei soci accomandatari, il codice civile riserva solo a questi soci l’amministrazione della società (articolo 2318, secondo comma).
Vi è pertanto, in questa forma di società, una sorta di corrispondenza biunivoca, per usare un’espressione matematica, tra socio accomandatario e amministratore, nel senso, che l’amministrazione delle società è riservata, appunto, soltanto ai soci accomandatari. Tuttavia, anche il socio accomandante risponde, per le obbligazioni sociali di fronte a terzi, illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari, nel caso lo stesso accomandante consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale (articolo 2314, secondo comma). Tale forma di società viene, di solito, utilizzata nel caso si intenda tutelare il patrimonio personale di alcuni soci, che assumono la figura di soci accomandanti, rinunciando, per converso, a partecipare all’amministrazione della società; si tratta, ad evidenza, di realtà aziendali medio – piccole, per le quali non risulta conveniente assumere la forma giuridica di società di capitali, che garantirebbe la totale estraneità del patrimonio dei soci dalle pretese dei creditori sociali.
In questa forma di società, come nelle precedenti, il soggetto giuridico è un’entità complessa, composta da più soggetti, costituiti dalla stessa società e dai soci accomandatari; come per le società in nome collettivo, ci pare opportuno ricordare che la sfera patrimoniale dei soci accomandatari può essere interessata soltanto quando i beni della società siano stati preventivamente escussi, e non ne esistano, pertanto, in misura capiente per soddisfare le ragioni dei creditori della stessa società.